Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

Riferimento normativo: Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 Contenuti: Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Aggiornamento: Tempestivo

L’accesso civico “semplice” sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che il Comune, pur avendone l’obbligo ai sensi del decreto trasparenza, abbia omesso di pubblicare nell’apposita sezione del sito istituzionale denominata “Amministrazione trasparente”, ovvero abbia pubblicato in modo incompleto.  L’istanza di accesso civico non richiede motivazione.

Legittimazione soggettiva
L’esercizio dell’accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.
L’istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. 
Le istanze non devono essere generiche ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, in relazione ai quali è richiesto l’accesso. 

Modalità di trasmissione della richiesta 
L’istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD). Pertanto, ai sensi dell’art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica sono valide se: 
a) sono sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato; 
b) l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi; 
c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità; 
d) sono trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 del CAD, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. Le richieste trasmesse per via telematica devono essere inviate al seguente indirizzo: comunevigone@postecert.it
Resta fermo che l’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente l’ufficio protocollo e che laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (art. 38, commi 1 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 
La richiesta di accesso civico è gratuita. 

Procedimento 
L’istanza deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT). 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di questo ente è il Segretario Generale D.ssa Laura Filliol, designato con decreto del Sindaco n. 05 del 08.07.2014. 
Tel. 011.9804269 - Mail: anticorruzione@comune.vigone.to.it
Se l’istanza viene presentata ad altro ufficio del Comune, il ricevente provvede a trasmetterla al RPCT nel più breve tempo possibile. Il RPCT verifica che sussista un obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei documenti, dati e/o informazioni richieste. Nel caso in cui l’obbligo non sussista, lo comunica al richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso in cui vi sia una disposizione di legge che imponga la pubblicazione e questa non sia stata effettuata, dispone la pubblicazione dei documenti, dati e/o informazioni nel più breve tempo possibile, avvalendosi delle strutture indicate nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, e comunica al richiedente il collegamento ipertestuale attraverso il quale accedere a quanto richiesto sempre entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente nel rispetto della normativa vigente, il RPCT comunica al richiedente, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta, la già avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. 

Nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022 e, in particolare, nell’Allegato D  "Misure di Trasparenza"– è stato identificato, per ogni dato oggetto di pubblicazione obbligatoria, l’ufficio responsabile della pubblicazione e/o del tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare. Il documento di cui sopra è pubblicato alla sezione Amministrazione trasparente – sottosezione Altri contenuti - Corruzione del sito istituzionale. 

Impugnazioni
Contro la decisione del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del Processo Amministrativo di cui al D.Lgs. 104/10. In alternativa il richiedente può presentare ricorso al Difensore Civico Regionale. Qualora si sia rivolto al Difensore Civico Regionale, il termine di cui all’art. 116, comma 1, del CPA, decorre dalla data di ricevimento dell’esito dell’istanza di riesame. In ogni caso il ricorso deve essere notificato anche all’Amministrazione. 
Il Difensore Civico Regionale si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego ne informa il richiedente e lo comunica all’Amministrazione. Se l’Amministrazione non conferma il diniego entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, l’accesso è consentito.

Titolare del potere sostitutivo
Il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo nella conclusione del procedimento, in caso di mancata emanazione di un provvedimento amministrativo nei termini stabiliti per legge o per regolamento è individuato nel Segretario Comunale o chi lo sostituisce in caso di assenza. Il termine per concludere i procedimenti è di norma 30 (trenta) giorni, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge o dal Regolamento Comunale. I richiedenti, decorso inutilmente il termine, possono rivolgersi al responsabile a cui è stato attribuito il potere sostitutivo perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, rilasci l'atto amministrativo richiesto attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario ad acta. Il responsabile a cui sono stati attribuiti i poteri sostitutivi è il Segretario del Comune, D.ssa Laura Filliol. Coloro che intendono avvalersi di questa procedura devono inoltrare il Modulo di richiesta in formato cartaceo a: Comune di Vigone - Piazza Palazzo Civico, 18 - 10067 Vigone (TO) oppure via e-mail a: comunevigone@postecert.it

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